Giurisprudenza annotata

T.A.R. Sardegna, Sez. I, 3 marzo 2014, n. 196 - Verifica documentazione di gara


Abstract


Della sentenza che si annota si evidenziano i tre profili che seguono.

Sulla possibilità che la verifica della documentazione venga svolta dal RUP

Poichè il compito della commissione aggiudicatrice, come emerge agevolmente dalla lettura dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006, è quello di esaminare le offerte, tecniche ed economiche, presentate dai concorrenti, deve ritenersi che nessun ruolo essa ricopra, invece, nelle attività preliminari di valutazione ed ammissione dei concorrenti in cui si svolge l’esame della documentazione amministrativa pervenuta. Legittimamente, quindi, questa fase di controllo della documentazione amministrativa può essere svolta dal solo R.U.P. come, d’altronde, confermato anche da Cons. Stato, sez. III, 11 giugno 2013, n. 3228.

Sull’obbligo di specificare i sub criteri per la valutazione delle offerte

L’art. 83, comma 4, del codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 163/2006) stabilisce che, per la gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il bando, per ciascun criterio di valutazione prescelto, debba prevedere "i sub - criteri e i sub - pesi o i sub - punteggi". Scelta che è riservata esclusivamente alla legge di gara. Ciò al fine di limitare la discrezionalità della commissione di gara escludendo altresì ogni facoltà di integrare il bando.

Sulla redazione del verbale di gara

Su quest’ultimo punto il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna richiama quanto già recentissimamente affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella pronuncia n. 8 del 3 febbraio 2014: “La mancata e pedissequa indicazione in ciascun verbale delle operazioni finalizzate alla custodia dei plichi non può tradursi, con carattere di automatismo, in effetto viziante della procedura concorsuale, in tal modo collegandosi per implicito all’insufficienza della verbalizzazione il pregiudizio alla segretezza ed all’integrità delle offerte. Ciò in anche in ossequio al principio di conservazione dei valori giuridici, il quale porta ad escludere che l’atto deliberativo possa essere viziato per incompletezza dell’atto descrittivo delle operazioni materiali, tecniche ed intellettive ad esso preordinate, salvo i casi in cui puntuali regole dettate dall’amministrazione aggiudicatrice indichino il contenuto essenziale del verbale. Ogni contestazione del concorrente volta ad ipotizzare una possibile manomissione, o esposizione a manomissione dei plichi, idonea ad introdurre vulnus alla regolarità del procedimento di selezione del contraente non può, quindi, trovare sostegno nel solo dato formale delle indicazioni che si rinvengono nel verbale redatto per ogni adunanza della commissione preposta all’esame delle offerte, ma deve essere suffragata da circostanze ed elementi che, su un piano di effettività e di efficienza causale, abbiano inciso sulla c.d. genuinità dell’offerta, che va preservata in corso di gara”.

In altre parole, il principio di segretezza non può dirsi violato per il solo fatto di non aver le operazioni di chiusura e conservazione costituito oggetto di specifica verbalizzazione.


Parole chiave


appalti e servizi

Riferimenti bibliografici





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