Saggi e contributi scientifici

Risarcibile il danno all’immagine in tutti i casi di accertamento con sentenza definitiva della commissione di un reato contro la P.A.


Abstract


Nota a Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Lombardia, 14 marzo 2014, n. 47

Con la sentenza n. 47/2014 la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Lombardia, ha  adeguato la propria giurisprudenza alle novità introdotte dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 afferente “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, con una sentenza apprezzabile per la puntuale motivazione.

Ed invero la sentenza in commento, dopo aver ricordato che il danno all’immagine consiste in un “danno pubblico, giacché comporta la lesione del buon andamento della P.A. che perde, a causa della condotta illecita dei suoi dipendenti, credibilità ed affidabilità all’esterno” ingenerando “la convinzione che i comportamenti patologici posti in essere da costoro siano un connotato usuale dell’azione Amministrativa”, ha affermato il superamento, per effetto della normativa sopravvenuta contenuta nell’art. 1, comma 62, della legge 6 novembre 2012, n. 190, della regola contenuta nell’art. 17, comma 30 ter, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 (conv. con legge 3 agosto 2009, n. 102), che limitava il risarcimento del danno all’immagine ai soli casi in cui il comportamento criminoso del reo avesse integrato una delle fattispecie delittuose di cui agli articoli 314-335 del codice penale, ovvero si fosse estrinsecato nella realizzazione di un reato proprio e tipico dei pubblici dipendenti contro la P.A.

 


Parole chiave


anticorruzione e trasparenza

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