Saggi e contributi scientifici

Vincoli di destinazione ex art. 2645 - ter C.C.


Abstract


Sommario
1. Premessa; 2. La struttura degli atti di destinazione: contratto o atto unilaterale; 3. Altre caratteristiche dell’atto di destinazione: contratto tipico o atipico, a titolo oneroso o gratuito; 4. Atto di destinazione non traslativo e traslativo; 5. Il vincolo di destinazione e la questione della tipicità dei diritti reali; 6. Meritevolezza degli interessi; 7. Il rapporto tra il principio di autonomia privata e l’art. 2740 c.c.; 8. Modalità di attuazione della pubblicità immobiliare; 9. Trust e atti di destinazione.

1. Premessa
L’art. 2645 ter del codice civile, inserito dall’art. 39 novies D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, con decorrenza 1 marzo 2006, recante “Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche” dispone che “Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’ articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso.
I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall’articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo”.
La collocazione dell’art. 2645 ter c.c. tra le norme che disciplinano la trascrizione, ha posto in essere in dottrina un dibattito sulla natura di tale disposizione, ossia se il legislatore abbia introdotto nel nostro ordinamento un particolare tipo di effetto negoziale, quale quello di destinazione e quindi se la norma in esame si limiti a disciplinare la trascrizione del vincolo di destinazione, con la conseguenza dell’opponibilità ai terzi della separazione patrimoniale, oppure se l’art. 2643 ter c.c. realizzi una nuova fattispecie.
Secondo la dottrina maggioritaria l’art. 2645 ter c.c. ha posto in essere una nuova fattispecie, una categoria generale, quella dell’ atto di destinazione, di cui individua gli elementi : i soggetti, l’oggetto, la funzione, la forma , la durata, oltre ad essere anche una norma sugli effetti (Alessandrini, Calisti, Petrelli, Gazzoni).


Parole chiave


promozione dell'economia

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